venerdì 10 giugno 2011

PETIZIONE PER L'ADOZIONE DEL CODICE ETICO NELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE


PETIZIONE AL SINDACO DEL COMUNE DI VERONA
(ex art. 44 Statuto Comune di Verona)

I sottoscrittori della presente petizione, per la trasparenza dell’attività politico-amministrativa ed al fine di creare un clima di fiducia tra gli amministratori eletti ed i cittadini, chiedono al sig. Sindaco di intervenire (ex art. 22 reg. Cons.) presso il Consiglio Comunale affinché venga posto in discussione ed adottato con delibera assembleare per il Comune di Verona quale documento integrativo dello Statuto il

Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali
European Code of conduct for the political integrity of local and regional elected representatives
(Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa risoluz. n.79/1999 racc. n.60 - 17 giugno 1999. Richiami normative interne: art. 78, comma 1, del D.lgs. 267/2000; circolare n. 1/2004 Ministero dell'Interno; art. 10 c.3°, art. 42 Statuto Com. Verona; art.2 Reg. Com. Verona in materia di procedimento amm.vo)

o autoregolamentazione etica equivalente.



CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE CODICE DI INTEGRITA' PER ELETTI

COMUNE DI VERONA

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Codice europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali
Consiglio d’Europa - Congresso dei poteri locali e regionali 17 giugno 1999

(stralcio)

Articolo 1 - Definizione dell'eletto.
Ai fini del presente Codice, il termine "eletto" designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale o regionale conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte del consiglio locale o regionale).

Articolo 3 - Oggetto del Codice.
L'oggetto di questo codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono supposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell'informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti.

Articolo 8 -Clientelismo.
L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 11 -Cumulo.
L'eletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici. L'eletto si astiene dall'esercitare altri incarichi politici che gli impediscano di esercitare il proprio mandato di eletto locale o regionale. L'eletto si astiene dall'esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare.

Articolo 15- Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo cessazione delle sue funzioni:
• in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante l'esercizio delle sue funzioni;
• in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l'esercizio delle sue funzioni;
• in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l'esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse.

Articolo 19 - Pubblicità e motivazione delle decisioni
L'eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso. L'eletto abbina ogni decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione. In caso di confidenzialità, la deve motivare, sviluppando gli elementi che impongono detta confidenzialità. Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile. Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell'esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.


Chi lo ha redatto. Congresso dei Poteri locali e Regionali del Consiglio d’Europa (CPLRE)

Il congresso dei poteri locali e regionali, organismo del Consiglio d’Europa, ha come finalità istituzionale la promozione di società ispirate ai valori della democrazia con specifico riguardo all’assetto organizzativo ed ai profili funzionali delle autonomie territoriali.
Rappresenta le istanze di circa 200.000 enti locali e regionali dei 45 Stati aderenti al consiglio d’Europa.
Tra le iniziative più significative il “Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali” assume particolare rilievo in quanto indicativo degli standards comportamentali cui gli amministratori ed, in generale, gli eletti locali debbono ispirare la loro condotta nei rapporti con i cittadini, l’ente di appartenenza ed i mezzi di informazione.

I compiti di autoregolamentazione delle amministrazioni locali

Il documento elaborato nell'ambito del Consiglio d'Europa con riguardo all’assetto giuridico del nostro paese, risulta di specifica attualità, ove si considerino i mutamenti già intervenuti e quelli in itinere nel sistema dei controlli sull’attività delle amministrazioni nel nuovo quadro federalista, tendenti a privilegiare verifiche interne rispetto a quelle esterne.
In coerenza con il principio di pari ordinazione tra i vari livelli di governo sancito dall’art. 114 della Costituzione, ciascun ente locale è chiamato definire, attraverso l’esercizio della potestà statutaria, un quadro organico di regole di comportamento a garanzia dei rapporti interni tra gli organi e gli uffici, dell’osservanza dei principi di legalità, di imparzialità e di trasparenza e della piena salvaguardia delle prerogative dei cittadini.
Gli enti locali, in questa ulteriore fase di elaborazione normativa, possono trovare un utile punto di orientamento nei contenuti del suddetto “Codice” che, essendo il risultato del concorso di idee e di proposte degli stessi protagonisti del governo locale dei vari Paesi d’Europa, esprime al massimo livello il comune sentire su temi di così alto rilievo istituzionale. (fonte: ANCI 2004)

Raccomandazione 60 (1999) sulla integrità politica degli eletti locali e regionali
European Code of conduct for the political integrity of local and regional elected representatives

Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa, prendendo in considerazione i testi in vigore all’interno degli Stati membri e i lavori internazionali pertinenti, propone e adotta il Codice di condotta per l’integrità politica degli eletti locali e regionali.

Questi ne sono gli espressi motivi

* sottolineando che gli eletti locali e regionali esercitano le loro funzioni nel quadro della legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori, e che sono responsabili nei confronti della popolazione locale o regionale nel suo complesso, ivi compreso nei confronti degli elettori che non hanno votato per essi;
* considerando che il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche; * profondamente allarmato dal moltiplicarsi degli scandali giudiziari in cui sono implicati responsabili politici a motivo di atti commessi nell’esercizio delle loro mansioni e constatando che il livello locale e regionale non sfugge a questo fenomeno;
* convinto che la promozione dei codici di condotta destinati agli eletti locali e regionali permetterà di accrescere la fiducia fra la classe politica locale e regionale e i cittadini;
* persuaso che questo legame di fiducia sia indispensabile affinché un eletto possa portare a buon fine la propria missione;
* constatando che i dispositivi legislativi sono sempre più completati da codici di comportamento in vari settori quali le relazioni commerciali, le relazioni bancarie, l’amministrazione;
* stimando che spetti agli eletti locali e regionali assumere un comportamento analogo nelle loro sfere di competenza; * persuaso che la definizione degli obblighi etici che gravano sugli eletti locali e regionali in un Codice di condotta permetterà di chiarire il loro ruolo e la loro missione e di riaffermare l’importanza di quest’ultima;
* convinto che tale Codice deve prevedere in maniera più estesa possibile l’insieme dell’azione dell’eletto;
* sottolineando che la definizione di regole di comportamento implica il rispetto degli imperativi etici;
* ricordando parimenti che il ripristino di un clima di fiducia rende necessario il coinvolgimento della società civile intesa complessivamente e sottolineando al riguardo il ruolo dei cittadini stessi e dei mass media;
* ribadendo infine che l’imposizione dei doveri non è concepibile senza la concessione di garanzie che permettano agli eletti locali e regionali di svolgere il loro mandato e ricordando al riguardo le disposizioni pertinenti contenute in tal senso nella Carta europea dell’Autonomia locale e nella bozza di Carta europea dell’Autonomia regionale.


Collegamenti interni

Etica e legalità (annotazioni)